Costituzione

di GEIE

Geie è l’acronimo di Gruppo Europeo di Interesse Economico.

Si identifica come una collaborazione imprenditoriale fra soggetti che hanno sede in diversi Paesi della UE, istituito da REG. CEE 2137/85  ed è stato regolamentato in Italia dal D.LGS.  240/91.

La finalità del Geie è quella di agevolare e sviluppare l’attività economica dei suoi membri e prestare servizi nei loro confronti.
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Per costituire il Geie servono almeno due soggetti.

Al Geie possono partecipare società la cui sede  si trovi all’interno della UE, enti giuridici di diritto pubblico o privato, e le persone fisiche.

Il Geie  è un ottimo strumento di pianificazione anche fiscale, poiché gli atti propri del Geie sono esenti da imposta di registro ed ai sensi dell’art. 4 lett.g  tar.Parte I DPR 131/86, l’imposta viene scontata in misura fissa pari ad € 200. E’ escluso altresì dall’applicazione dell’IRAP, in quanto essa viene assolta dai partecipanti.

I campi di applicazione del Geie sono molteplici, come il risparmio fiscale che ne può derivare dal suo utilizzo.

Il Geie rappresenta un ottima opportunità in sede di istituzione di TRUST  per il conferimento di beni immobili e/o registrati, ove il Geie rivesta la funzione di TRUSTEE, poiché detti conferimenti sconterebbero l’aliquota fissa dell’ imposta di Registro pari ad € 200, oppure come intestatario di aziende e/o beni immobili soggetti allo stesso trattamento fiscale.

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