Trust e Protezione del patrimonio

Lo Studio Faienza svolge attività di consulenza in materia di Trust e Protezione del patrimonio e della privacy, Trust per le aziende, Trust per le famiglie, Trust per la tutela di soggetti deboli e disabili o minori.

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Istituzioni di Trust

Il trust serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale: isolamento e protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate ed in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale.

L’istituto trova legittimazione all’ingresso nell’ordinamento giuridico italiano a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1º gennaio 1992.

Il nostro Stato è stato il primo paese di tradizione giuridica romanistica a firmare e ratificare nel proprio ordinamento la Convenzione dell’Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice del trust.

Per trust si intendono tutti quegli atti di disposizione a favore di terzi soggetti beneficiari, validamente costituiti in Italia per effetto del diritto internazionale privato, anche ricorrendo a legislazioni internazionali come Malta, Londra, Canada, etc.., mantenendo la tutela e completa efficacia in Italia.

Soggetti coinvolti

    Disponente (Settlor): In ambito di Trust e Protezione del Patrimonio, è la persona fisica o giuridica che normalmente conferisce in esso i beni che costituiscono il fondo del Trust. Nella prassi il disponente opera un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica (salvo riserve di usufrutto, possesso, etc). Anche il controllo sull’operato del trustee è esercitato da soggetti diversi dal disponente (protector, beneficiario) così da scongiurare il rischio che il trust possa essere considerato simulato e quindi nullo, giacché in molte legislazioni il potere del disponente sul trust istituito è previsto di blanda portata.

    • Beneficiari (Beneficiary): In materia di Trust e Protezione del Patrimonio, il beneficiary può essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust, come spesso avviene nei trust costituiti a scopo benefico (i nipoti e pronipoti).
    • Gestore (Trustee)Il trustee può essere, come visto, una persona fisica, un professionista di fiducia del settlor, o anche una persona giuridica come ad esempio un fondo pensione. L’atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del trustee e, in caso di pluralità di trustee, i modi di soluzione delle controversie.
    • Protector (Guardiano): figura che controlla autorizza il Trustee ad effettuare operazioni programmate.

    Scopi del trust

    Il trust è una via di mezzo tra una obbligazione ed una “proprietà speciale” che può essere utilizzata per moltissimi motivi. I più frequenti sono:

    Protezione dei beni:

    spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili. Per esso non è infatti infrequente l’uso del termine “blindatura patrimoniale”. Una delle caratteristiche più apprezzate del trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d’azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.).

    Riservatezza:

    le disposizioni contenute nel trust possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione; la riservatezza è riferita prevalentemente ai trust cd. ‘opachi’, dove il trust può rappresentare un ottimo strumento di controllo di enti e società (di norma è impiegato all’estero in attività di ingegneria fiscale).

    Tutela minori e soggetti diversamente abili:

    spesso, come visto, le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari.

    Trust e Protezione del patrimonio per finalità successorie:

    di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale ovvero per impedire lo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva prodigalità.

    Incarico in qualità di Trustee

    Il trust è una tipologia di contratto di stampo anglosassone che solo da qualche anno è entrato a pieno titolo anche nella legislazione italiana. E’ utilizzato come una sorta di paracadute per proteggere i propri investimenti ed è sempre più richiesto dalle imprese. Presso lo Studio Faienza potrai trovare dei veri esperti dell’istituzione del trust che sapranno consigliarti per il meglio per sfruttare al massimo questo istituto.
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