
Trust e Protezione del Patrimonio
Lo Studio Faienza svolge attività di consulenza in materia di Trust e Protezione del patrimonio e della privacy, Trust per le aziende, Trust per le famiglie, Trust per la tutela di soggetti deboli e disabili o minori.
Istituzioni di Trust
Il trust (letteralmente “affidamento”) è un istituto del sistema giuridico di common law di origine anglosassone, sorto nell’ambito della giurisdizione di equity, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale (isolamento e protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate ed in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale).
L’istituto trova legittimazione all’ingresso nell’ordinamento giuridico italiano a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1º gennaio 1992.
Il nostro Stato è stato il primo paese di tradizione giuridica romanistica a firmare e ratificare nel proprio ordinamento la Convenzione dell’Aja sul mutuo riconoscimento e sulla legge regolatrice del trust. In Italia si parla di “trust interno”. Si intendono per trust interni tutti quei negozi, appartenenti al genus “trust”, i quali non potrebbero venire validamente in essere in forza della legge designata dalle ordinarie regole di diritto internazionale privato, ma che tale validità ottengono perché il disponente sottopone il negozio istitutivo a una diversa legge, da lui scelta.
Trust e Protezione del Patrimonio
Soggetti coinvolti
- Disponente (Settlor): In ambito di Trust e Protezione del Patrimonio, è la persona fisica o giuridica che normalmente conferisce in esso i beni che costituiscono il fondo del Trust. Nella prassi il disponente opera un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica (salvo riserve di usufrutto, possesso, etc). Anche il controllo sull’operato del trustee è esercitato da soggetti diversi dal disponente (protector, beneficiario) così da scongiurare il rischio che il trust possa essere considerato simulato e quindi nullo, giacché in molte legislazioni il potere del disponente sul trust istituito è previsto di blanda portata.
- Beneficiari (Beneficiary): In materia di Trust e Protezione del Patrimonio, il beneficiary può essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust, come spesso avviene nei trust costituiti a scopo benefico (i nipoti e pronipoti).
- Gestore (Trustee): Il trustee può essere, come visto, una persona fisica, un professionista di fiducia del settlor, o anche una persona giuridica come ad esempio un fondo pensione. L’atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del trustee e, in caso di pluralità di trustee, i modi di soluzione delle controversie.
- Protector (Guardiano): figura che controlla autorizza il Trustee ad effettuare operazioni programmate.
Scopi del trust
Il trust è una via di mezzo tra una obbligazione ed una “proprietà speciale” che può essere utilizzata per moltissimi motivi. I più frequenti sono:
- Protezione dei beni: spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili. Per esso non è infatti infrequente l’uso del termine “blindatura patrimoniale”. Una delle caratteristiche più apprezzate del trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d’azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.).
- Riservatezza: le disposizioni contenute nel trust possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione; la riservatezza è riferita prevalentemente ai trust cd. ‘opachi’ (in Italia penalizzati dalla normativa fiscale), dove il trust può rappresentare un ottimo strumento di controllo di enti e società (di norma è impiegato all’estero in attività di ingegneria fiscale).
- Tutela minori e soggetti diversamente abili: spesso, come visto, le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari.
- Trust e Protezione del patrimonio per finalità successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva prodigalità.
Incarico in qualità di Trustee
Il trust è una tipologia di contratto di stampo anglosassone che solo da qualche anno è entrato a pieno titolo anche nella legislazione italiana. E’ utilizzato come una sorta di paracadute per proteggere i propri investimenti ed è sempre più richiesto dalle imprese. Presso lo Studio Faienza potrai trovare dei veri esperti dell’istituzione del trust che sapranno consigliarti per il meglio per sfruttare al massimo questo istituto.
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